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Una Commissione parlamentare di inchiesta: estremismo violento, terrorismo e radicalizzazione – Proposta di Legge

Con una proposta di legge presentata alla Camera il 12 dicembre da Matteo Perego di Cremnago, il Parlamento vuole dotarsi di uno strumento legislativo funzionale a fronteggiare ogni forma di minaccia terroristica alla “sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini”, sia da parte di ‘lupi solitari’ che di gruppi organizzati.

Nel mirino tutti i luoghi dove cresce il proselitismo: dalle carceri ai siti web, alle moschee. L’organismo proposto, formato da 20 senatori e 20 deputati (nominati rispettivamente dal presidente del Senato e quello della Camera) durerà l’intera legislatura e la sua attività sarà disciplinata da un regolamento ad hoc ma, se necessario, verranno istituiti anche dei comitati per una migliore organizzazione sul territorio.

Il testo, formato da 5 articoli, primo firmatario il deputato Matteo Perego di Cremnago (FI), è stato sottoscritto da una cinquantina di deputati e fissa un tetto massimo di 100mila euro annue per le spese di funzionamento della ‘bicamerale’ (metà della somma sarà a carico del bilancio interno di palazzo Madama, mentre l’altro 50% peserà sulle casse della Camera). Le sedute sono pubbliche, ma ”tutte le volte che lo ritenga opportuno”, recita l’articolo 3 sull’organizzazione interna, la “Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta”. La Commissione potrà avvalersi ”dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all’amministrazione dello Stato”, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli “organi a ciò deputati e dai ministeri competenti”. E’ prevista anche la collaborazione con soggetti pubblici e privati, comprese le università e gli enti di ricerca.
La ‘bicamerale’ può “prendere contatto con le istituzioni di altri Paesi, nonché con organismi sovranazionali e internazionali ed effettuare missioni in Italia o all’estero” . Molto dettagliata la normativa sull’elezione dei 40 membri della Commissione: saranno scelti in “proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari”, assicurando comunque la “presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento”. Entro 10 giorni dalla loro nomina saranno convocati dai presidenti dei due rami del Parlamento per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

L’Italia presenta, secondo vari indicatori, livelli di radicalizzazione di matrice jihadista inferiore rispetto a quelli di altri paesi occidentali, ma l’attenzione deve rimanere elevata anche nel nostro Paese.

On. Matteo Perego di Cremnago

L’Italia, scrive Perego nella sua relazione di presentazione del testo, “presenta, secondo vari indicatori, livelli di radicalizzazione di matrice jihadista inferiore rispetto a quelli di altri paesi occidentali, ma l’attenzione deve rimanere elevata anche nel nostro Paese”. Da qui la necessità di ”approfondire i vari aspetti di questo fenomeno, a partire dai luoghi in cui si manifesta e dove cresce il proselitismo” e di “indagare su come si organizza la comunicazione tra simpatizzanti jihadisti e altri gruppi terroristici, quale ruolo giochino le donne, quali sono le specificità all’interno dei vari Paesi europei e come stanno rispondendo le autorità”. Si tratta di ”approfondire”, insomma, i “contorni di un fenomeno in continua evoluzione, anche mediante un lavoro di inchiesta parlamentare che metta in luce i profili di intervento per colmare le lacune non solo a carattere normativo”. Le ”minacce legate al terrorismo globale -spiega Perego- emergono nelle attività sia di gruppi organizzati che di c.d. lupi solitari, radicalizzati di matrice jihadista, sia nelle attività di gruppi connotati da estremismo violento o terroristico di matrice neonazista, razzista e antisemita, a carattere transnazionale e dotati di pericolosissimi arsenali militari”.

estendere il campo di indagine, analizzando non solo il fenomeno della minaccia terroristica di matrice jihadista, ma anche le attività di altri gruppi terroristici neonazisti, razzisti e antisemiti

L’obiettivo della proposta di legge (secondo firmatario Francesco Paolo Sisto), conclude Perego, è “estendere il campo di indagine, analizzando non solo il fenomeno della minaccia terroristica di matrice jihadista, ma anche le attività di altri gruppi terroristici, per approfondire legami, analogie, capacità organizzative di gruppi terroristici in ascesa neonazisti, razzisti e antisemiti, al fine di promuovere efficaci iniziative di contrasto e prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo violento, in grado di captare per tempo i segnali anticipatori delle minacce e dei relativi messaggi propagandistici e di proselitismo”.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione, finalità, compiti e durata della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta volta ad indagare, accertare e monitorare le dinamiche interne ed esterne dei fenomeni di estremismo violento, terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista che, nelle differenti forme organizzative e ideologiche, minacciano la sicurezza dello Stato, le sue istituzioni e i suoi cittadini, e di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) monitorare gli impatti della legislazione antiterrorismo italiana, con particolare riguardo alle nuove misure di prevenzione contenute nel Codice antimafia, a quelle operanti sul piano amministrativo, alle espulsioni per motivi di prevenzione di terrorismo, anche mediante l’acquisizione di pareri, documenti e audizioni di professionisti operanti nei settori della giustizia, dell’interno e dell’intelligence;

b) monitorare i risultati conseguiti nella lotta al terrorismo in Italia, l’efficacia delle misure di contrasto, di intelligence e repressive, in riferimento a nuove forme di eversione da parte di gruppi armati e organizzati improntati all’ideologia nazionalsocialista, nonché delle misure di contrasto, precauzione e de-radicalizzazione in riferimento al fenomeno di matrice jihadista quale nuova frontiera della prevenzione de jure condendo, atte a colmare le eventuali lacune del nostro ordinamento giuridico;

c)  raccogliere informazioni e dati sul fenomeno di radicalizzazione jihadista in ordine ai luoghi in cui si sviluppa maggiormente il proselitismo o il passaggio a forme diversificate di radicalizzazione, dalle carceri, alle reti Internet, ai luoghi di culto, approfondendo le implicazioni e il contemperamento dei principi sul terreno della libertà personale, religiosa e di opinione con quelli della sicurezza, approfondendo altresì le problematiche connesse ai profili peculiari dei foreign fighter italiani ed europei;

d) acquisire informazioni e analizzare le diverse esperienze sul campo al fine di individuare gli strumenti più idonei atti a contrastare sul nascere la radicalizzazione e l’estremismo jihadista, al fine di verificare le strategie volte al recupero di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione, con un particolare osservatorio sul mondo giovanile, in ambito scolastico e universitario;

e) verificare l’adeguatezza degli interventi, anche al fine di potenziare le attività nell’ambito della formazione specialistica rivolta agli operatori coinvolti (Forze di polizia, Amministrazione penitenziaria, Forze armate, dell’amministrazione penitenziaria, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dei garanti territoriali, docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, università, operatori dei servizi sociali e socio-sanitari, personale dei corpi di polizia locale) al fine di promuovere un progetto organico, in grado di combinare misure repressive con un approccio preventivo e di riabilitazione e inserimento sociale dei soggetti più vulnerabili ai messaggi jihadisti;

f) promuovere un coordinamento con rappresentanti delle istituzioni europee e di organismi internazionali operanti nel contrasto dei fenomeni terroristici a carattere sovranazionale e terroristica radical-religiosa, anche al fine di acquisire dati e informazioni circa l’efficacia della risposta alla minaccia jihadista a livello europeo e internazionale, con particolare attenzione alle iniziative dell’Unione europea e ai casi di Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna.

g) accertare il livello di attenzione, controllo, capacità d’intervento e prevenzione da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, al fine di prevenire i fenomeni di minaccia dello spazio cibernetico anche collegati alla radicalizzazione e all’addestramento dei cosiddetti foreign fighters.

3. La Commissione riferisce alle Camere circa i risultati della propria attività ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, presenta una relazione sulle risultanze della propria attività alla fine dei propri lavori.

4. La Commissione può trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo nelle materie attribuite alla sua competenza.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Il gruppo misto del Senato della Repubblica e il gruppo misto della Camera dei deputati sono rappresentati distintamente nella Commissione. I componenti della Commissione sono scelti tenendo conto anche della specificità dei compiti a questa assegnati.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l’elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

Art. 3.
(Organizzazione interna)

1. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all’amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

5. La Commissione può prendere contatto con Istituzioni di altri Paesi nonché con organismi sovranazionali e internazionali ed effettuare missioni in Italia o all’estero.

6. Per l’adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.

7. La Commissione cura l’archiviazione e l’informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 4.
(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun anno e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




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